Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno
Ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi degli art. 54 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Ordinanza n° 43
Capoliveri li’ 29/06/2011
IL SINDACO
Vista la comunicazione del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco con prot. 205 del 21/05/2011, acclarata agli uffici comunali con prot. 7315 del 23/05/2011
Vista la nota del Viceprefetto per gli affari dell’Elba, con Prot. 329/11 del 26/05/2011 acclarata agli uffici comunali con prot. 7611 del 28/05/2011
Considerato che si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della scarpata lato sud della spiaggia di Naregno in quanto si denota un cedimento di alcune parti della struttura rocciosa della stessa.
Considerato che la contingibilità del fatto sopra esposto richiede un intervento immediato per tutelare la pubblica incolumità .
Visto l’ articolo 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267);
ORDINA
Al Responsabile del Servizio di porre in essere tutte le misure e gli atti necessari atti a tutelare l’incolumità dei cittadini procedendo a mettere in sicurezza l’area interessata dal fenomeno franoso consistente nella scarpata lato sud della spiaggia di Naregno.
DISPONE
Il Comandante della Polizia Municipale di Capoliveri è incaricato di fare osservare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, al Prefetto di Livorno (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in alternativa al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla notificazione (sulla base della L. 6 dicembre 1971, n° 1034).
Il Sindaco
Dott. Ruggero Barbetti